Dei dolori e delle pene
fu presentato pubblicamente in occasione di un convegno
organizzato a Milano il 4 aprile 1995 dall'Associazione Enzo Tortora.
Abolire il carcere: un'utopia concreta,
fu questo il titolo scelto dagli organizzatori, in omaggio a E. Bloch e
alla presenza del prof. Louk Hulsman, uno dei padri fondatori delle
dottrine abolizioniste in Europa.
Gli
atti di quel convegno, animato da Giorgio Inzani, sono stati interamente
pubblicati su un opuscolo, Dalle
patrie galere, supplemento a «Notizie radicali» del 5 marzo 1997.
L'opuscolo
ha avuto una circolazione limitatissima, per lo più circoscritta
all'ambiente carcerario ed in particolare tra i prigionieri.
Non
mi soffermo sull'utilità di quell'iniziativa se non per dire che la
lettura degli atti del convegno offre uno spaccato chiaro ed esaustivo non
solo ed ovviamente dei diversi punti di vista dei partecipanti, ma anche
dello «stato del dibattito» nel movimento abolizionista e riduzionista,
tra una vasta gamma di soggetti sociali professionali (docenti
universitari, giudici, avvocati, giornalisti, operatori, eccetera) e
collettivi (associazioni, redazioni di riviste, volontariato, eccetera) e
naturalmente alcuni prigionieri di diversa provenienza politica e «comuni».
Il
saggio-relazione presentato dal prof. Hulsman La questione abolizionista, politiche penali alternative, è citato
da Vincenzo Guagliardo col suo titolo originale The abolitionist case: alternative crime policies comparso nella «Israel
law review» nell'estate 1991.
L'abolizionismo
in generale e quello di Hulsman in particolare s'inquadrano perfettamente,
a me sembra, in quelle correnti e teorie sociologiche che hanno
contribuito a smantellare il positivismo, anche in questo settore di
ricerche e di studi: l'interazionismo simbolico, il labelling
approach, l'etnometodologia, il costruttivismo sociologico, l'analisi
istituzionale, le teorie critiche, quelle sistemiche, per citare quelle più
note.
Bisogna
ricordare qui che anche i cosiddetti riduzionisti, orientati verso l'idea
di un «diritto penale minimo», su cui da quasi un ventennio si discute,
si riflette, si elaborano strategie... sono orientati in senso
antipositivista.
È
comunque sorprendente constatare che, a distanza di tempo dalla scomparsa
di Bertrand Russel e delle sue battaglie civili, anche tra i
neopositivisti logici si fa strada un orientamento abolizionista (Carlo
Dalla Pozza, comunicazione personale) che Gerlinda Smaus (1985) definiva
di «rigorismo logico» contrapposto a quello etico.
La
rivista «Dei delitti e delle pene» nel corso di questi anni ha dato
un'importante contributo al confronto ed alla elaborazione teorica tra
riduzionisti ed abolizionisti della giustizia penale.
Per
tutto ciò non posso che rimandare all'insieme delle sue pubblicazioni,
mentre per una mia breve riflessione farò invece riferimento a due numeri
in particolare: il primo, a cura di M. Palma (1992), raccoglie gli atti di
un convegno per l'abolizione dell'ergastolo dal titolo Fine pena mai; il secondo, a cura di A. Baratta (1985), contiene
numerosi saggi di autori vari sotto il titolo Il diritto penale minimo - La questione criminale tra riduzionismo e
abolizionismo.
Il
prof. Ettore Gallo, Presidente emerito della Corte Costituzionale, nella
sede del convegno sull'abolizione del carcere, indicò tutte le ragioni
dell'incompatibilità dell'ergastolo con i principi costituzionali
riferendoli in particolare agli articoli 3, primo comma e 27, primo e
terzo comma e concludeva constatando che quella pena in ogni caso «...è
tuttora una pena perpetua. La possibilità per il condannato di ottenere
che la pena si riduca di fatto a temporanea, se egli collaborerà alla sua
risocializzazione sottoponendosi a regime educativo, rimane sempre un
istituto premiale».
Meraviglia
che l'illustre giurista consideri, immediatamente dopo queste
osservazioni, che «determinate specie delinquenziali soffrano quel
trattamento come una violenza, come un condizionamento ricattatorio, perché
hanno ormai ispirato la loro condotta di vita ad un super-io criminale ed
avvertono la società legale dello Stato di diritto come nemica...». Da
tutto ciò e per il fatto che taluni pur sottoponendosi a trattamento
rieducativo, «falliscono nel tentativo» e siccome inoltre si vive una
permanente condizione emergenziale, «in un tempo critico di dilagante
criminalità organizzata come l'attuale...» il Presidente Gallo prevedeva
ed auspicava anche una conservazione dell'ergastolo, come pena «temporanea
e nominalista, in funzione del notevole impatto psicologico, come
deterrente sulla collettività...».
Sono
numerose le obiezioni possibili e le considerazioni critiche elaborate in
merito e da tempo da un vastissimo settore di ricercatori e studiosi della
giustizia penale.
È
auspicabile che anche questo libro di Vincenzo Guagliardo agevoli uno
sguardo differente ed un ripensamento in quanti condividono una posizione
ed una soluzione simile e c'è da augurarsi che lo stesso autorevole ed
illustre costituzionalista cambi idea, almeno per ciò che riguarda il suo
giudizio o pregiudizio così netto ed omologante su quanti, ergastolani,
soffrono il trattamento premiale, considerandolo una violenza ricattatoria
inaccettabile alla coscienza.
Gli
ergastolani non sono tutti uguali e quei pochi che praticano e «pagano»
con una dolorosa e paradossale obiezione di coscienza, non hanno
motivazioni identiche, qualcuno fa obiezione, forse, anche perché si
capisca in quale via senza sbocco si è inoltrata l'ideologia della
giustizia penale con il premialismo e la sua naturale conseguenza:
l'incredibile e sempre più incalzante dismisura
del pentitismo e della sua messa in scena come tragicommedia, da Marino
del caso Sofri a quello del palermitano Di Maggio.
Sia
questo libro che gli altri lavori di Vincenzo Guagliardo (1991, 1994)
mostrano quanto difficilmente si potrebbe inquadrare la sua personale
condotta di vita, ma anche quella di sua moglie Nadia e di altri
prigionieri nella sensibilità coatta di quel «Super-io criminale» cui
l'Autore allude.
C'è
da credere invece che, proprio chi fa obiezione alla Gozzini mostri una
tale attenzione etica ai principi,
un rifiuto così categorico di un uso strumentale-individuale della
normativa giuridica premiale che, anche intuitivamente, è difficile
assimilarne l'orientamento di vita come ispirato da quel Super-io
criminale come configurato ed alluso nella relazione del prof. Ettore
Gallo.
Chi
pratica l'obiezione di coscienza alla Gozzini elaborandola, motivandola,
argomentandola con ragioni vaste e profonde, chi si espone con assunzioni
di responsabilità esplicite e differenziate rispetto al passato, al
presente ed al futuro, e lo fa in condizioni di prigionia, così contrarie
alla libertà di parola, non può essere liquidato con queste
argomentazioni.
La
prospettiva di un indulto, su cui si discute da oltre un decennio,
dovrebbe necessariamente tener conto di questa delicatissima situazione,
considerandola, anche simbolicamente, infinitamente più significativa
della firma per una soluzione individuale, garantendo a tutti ciò che l'on.
Pajetta raccomandava e che giustamente Vincenzo Guagliardo ricorda: un
trattamento ed un rispetto delle coscienze che ebbero anche i fascisti nei
confronti dei loro prigionieri politici.
Tutto
ciò si fa disgustosa sproporzione se appena comparato al trattamento
riservato ai pentiti, alle macerie della civiltà giuridica emerse con la
loro produzione e comparsa di massa, al disastro nell'immaginario
collettivo che presiede ed orienta l'elaborazione di valori etici e di
forme di vita nei cosiddetti mondi
vitali.
Furono
comunque pochi in quel convegno, nel 1992, ad assumere un orientamento
come quello del prof. Ettore Gallo. Per la maggior parte degli interventi
l'ergastolo e le istituzioni che ne permettono la sopravvivenza, nonché
la cultura e la mentalità di chi lo sostiene, sono criticati aspramente
per la massa di contraddizioni, paradossi, pregiudizi che lo fondano e
che, per esempio, il prof. Eligio Resta descrive come «la pretesa di
definire passato e futuro, di rendere le vite immutabili, di consegnarle
per sempre ad una fissità che non concede speranze».
Nel
rapporto tra sistema penale e sistema politico E. Resta mette in rilievo
come «il consenso sulla legge penale sia stato direttamente trasformato
in consenso al sistema politico e quando e perché tutto ciò abbia finito
per essere una costante della storia recente».
Questioni di consenso,
come titola il suo contributo, fanno sì che la sentenza di un giudice si
configuri sempre più soltanto come «l'ultima parola sulla vendetta».
È
interessante anche la «morale giuridica» che Italo Mereu trae dalla
storia dell'ergastolo. «Fingendo d'andare avanti - egli dice - si è
andati parecchio indietro, per rendere compatibile l'ergastolo con i
principi della Costituzione, per fingere di adeguarci, di eliminare
l'ergastolo, lo abbiamo dovuto trasformare così come lo concepiva la
Chiesa: abbiamo tolto la fissità della pena. La Chiesa quando condannava
all'ergastolo lasciava la persona in carcere a sua completa disposizione.
Così è oggi - continua Mereu: la libertà di un ergastolano dipende dal
giudice di sorveglianza e, prima ancora, dal personale di custodia che è
quello che 'vede e fa'. Per poter costituzionalizzare l'ergastolo, dalle
pene fisse ideate dall'illuminismo siamo tornati alla pena arbitraria
dell'inquisizione».
Oltre
quindici anni fa Luigi Ferrajoli (1984) in un suo saggio fece una
previsione, quasi una profezia, scrivendo che: «La rottura emergenziale
produrrà un guasto culturale prima che istituzionale che non basteranno
nuove leggi a risanare». Questa fu, più o meno, ed a volerla
sintetizzare, la posizione comune di garantisti, riduzionisti e
abolizionisti.
A
distanza di anni sembra che il problema dell'emergenza penale sia rimasto
in un certo senso prioritario ma che si è anche concluso quel processo
che avrebbe portato, secondo Ferrajoli, alla «perdita del senso della
differenza tra normalità ed eccezionalità».
Questa
Crisi della giurisdizione si
snodava, per Ferrajoli, in due fasi, la prima avviata nel 1974 (Legge
Reale) era indicata come quella in cui numerose funzioni proprie della
magistratura venivano sussunte dalla polizia e contribuivano allo sviluppo
della «vecchia tradizione poliziesca dello Stato italiano». La seconda
fase (1979 Legge Cossiga - 1982 Legge sui pentiti) inverte la tendenza e,
in breve, numerose funzioni di polizia vengono assorbite dalla
magistratura che viene legittimata ad utilizzare direttamente - dice
Ferrajoli - «mansioni e strumenti investigativi che eravamo abituati a
vedere - e talora a deplorare - nella polizia». Si arriva così a «trasformare
la funzione giudiziaria in funzione poliziesca».
Come
previsto dallo stesso autore, un ritorno alla normalità non c'è stato,
anzi, a parere di molti le funzioni giudiziarie si sono sempre più «allargate»
fino a comprenderne numerose di quelle politiche. Oggi possiamo immaginare
d'indicare una terza fase, che
potrebbe coincidere con l'avvio di «mani pulite» e la sua esaltazione
spettacolare e giustizialista. La vicenda del Sen. A. Di Pietro, forse suo
malgrado, simboleggia questo percorso, fino a configurare con la recente
convocazione elettorale nel Mugello, la vittoria programmata ed incarnata
del «partito dei giudici».
È
lecito chiedersi, come ha fatto Giuseppe De Matteis del Sindacato di
Polizia (Siulp 1997), cosa accade e accadrà con il post «mani pulite».
C'è da prevedere che si accentui l'intreccio tra la politica giudiziaria,
la politica dei partiti in senso stretto, cioè la politica del consenso,
e l'universo spettacolare massmediato, in cui «anche il pubblico ha un
suo ruolo».
È
significativo che anche un dirigente sindacale della P.S. mostri la
preoccupazione che «la politica giudiziaria e tutte le sue espressioni,
compreso gli ordini di custodia, si esercitino più sul consenso popolare
che sulla legge... si manderà in galera per acclamazione, anche se la
galera non è necessaria...»
Il
fatto è che non si tratta solo di segnalare e criticare, magari in modo
colorito, ironico ed anche efficace le bizzarrie giudiziarie più
spettacolari e recenti dovute al protagonismo di magistrati e pubblici
ministeri, non è stato e non sarà sufficiente invocare il codice
deontologico del magistrato e l'obbligo del segreto istruttorio, non sarà
la buona volontà di singoli magistrati, come suggerisce ed auspica G. De
Matteis, a modificare la situazione.
L'identificazione
tra consenso alla giustizia penale e quello ai partiti politici è ormai
in Italia quasi un dato strutturale e la giustizia-spettacolo ne è
l'articolazione più funzionale. La cosiddetta «seconda repubblica» è
nata d'altronde proprio con caratteristiche giudiziario-spettacolari e
premiali.
La
via più ragionevolmente percorribile, in Italia come altrove, dove la
crisi della giustizia penale si mostra sotto altri aspetti, è quella di
un vasto e profondo processo di depenalizzazione nella società e nel suo
immaginario.
Non
è un caso, per esempio, che anche in Germania, nel 1996, un gruppo di
dirigenti della polizia di vari Land, abbia elaborato, sottoscritto ed
inviato al Cancelliere Kohl un documento in cui si proponeva come
soluzione a numerosi problemi relativi alla sicurezza ed all'ordine
pubblico, la depenalizzazione dell'uso delle sostanze psicoattive. La
spettacolare ipertrofia penalistica della società pone più problemi di
quanti (ma quali?) ne risolva.
È
da tempo che si è sviluppata una riflessione sull'orizzonte
teorico-pratico delle due dottrine, sui loro spazi comuni e sulle loro
idiosincrasie.
In
Italia questa discussione fu affrontata dalla rivista «Dei delitti e
delle pene» nel 1985, con la pubblicazione della raccolta di saggi, già
citati, dal titolo Il diritto penale
minimo (A. Baratta 1985).
Questo
testo, segnalatomi da M. Strazzeri che per questo qui ringrazio, è ancora
oggi, credo, ampiamente esaustivo dell'elaborazione teorica, delle
prospettive pratiche e della discussione tra abolizionisti e riduzionisti,
argomento di cui si presentava già una bibliografia di cinquanta titoli
(E. G. Mendez 1985).
Per
ricollegare, anche simbolicamente, Dei
dolori e delle pene a quella prima fase di discussione ed alla sua
ricchezza, ho riproposto come una citazione, la stessa misteriosa immagine
di copertina utilizzata per la pubblicazione della edizione ESI (Editrice
Scientifica Italiana).
Massimo
Pavarini (1985) nel suo saggio critica aspramente la teoria abolizionista
come portatrice dei «segreti di Pulcinella, verità da tempo acquisite
dalla scienza penale e criminologica...».
Dice
anche che il pensiero abolizionista, sorretto soprattutto dalla dimensione
etica «può essere avvicinato a quell'opera di ben altro e non
comparabile peso politico-culturale, che è Dei
delitti e delle pene di Cesare Beccaria».
Dice
ancora, e non mi sembra poco, che l'efficacia dell'abolizionismo si
manifesta soprattutto «nella diffusione della consapevolezza che ciò di
cui dobbiamo temere, e quindi difenderci, è ben più il sistema della
giustizia penale che la criminalità, opera culturalmente e politicamente
meritoria».
In
definitiva, suggerisce Massimo Pavarini, bisogna «'far buon uso' delle
teorie abolizioniste, senza per questo essere convinti abolizionisti».
Nelle
pagine di Vincenzo Guagliardo si avanza lo stesso auspicio: far buon uso
delle teorie riduzioniste senza per questo smettere di essere
abolizionisti, imparando a resistere
al diritto penale ed anche ad andare oltre.
C'è
dunque uno spazio comune, come è evidente in tutti i saggi raccolti in
quel volume.
Il
lavoro di Gerlinda Smaus (1985) presenta le correnti abolizioniste ed i
modelli di società che sono - diceva - da esse «elaborate solo
implicitamente, mentre di fatto sono questi impliciti che rendono
possibile l'elaborazione di una loro distinzione ed identificazione».
Non
voglio qui entrare nel merito di questa impostazione che naturalmente va
bene anche per le dottrine riduzioniste, quanto piuttosto indicare le
quattro correnti individuate dall'autrice, cui essa ne aggiunge una
quinta: «...quella che pone a suo fondamento l'opposizione elaborata da
Jurgen Habermas tra sistema e lebenswelt».
Le
altre sono: 1) il rigorismo morale di Nils Christie; 2) il movimento
antistatalista di Louk Hulsman (small
is beautiful); 3) la posizione di Thomas Mathiesen, orientata verso i
rapporti di classe nella società e le loro manifestazioni nelle
ineguaglianze materiali e nella differente distribuzione del potere (due
dei tre media sistemici di N. Luhman, essendo l'altro l'amore); 4) e the
last but not the least, il Committee on decriminalization del Council
of Europe di Strasburgo. Un orientamento che l'autrice definisce
tecnocratico: «un discorso razionale sull'utilità e sui costi del
diritto penale in quanto costituente solo una parte del controllo sociale,
riconoscendone la sussidiarietà ed approvando i diritti umani».
Dei dolori e delle pene
è un prodotto anomalo, che esubera la possibilità di
essere contenuto in una sola di queste correnti, pur attraversandole
tutte. Ciò mi ha fatto pensare che i lavori dei prigionieri, a partire da
quello di Vincenzo Guagliardo, potrebbero inquadrarsi in una sesta
corrente, di grande interesse per la ricerca scientifica in generale e
criminologica.
L'autrice
comunque, dichiarando tutta la sua simpatia per L. Hulsman abbozza una
proposta habermasiana (che spiega abbastanza bene questa simpatia) per la
quale «il sistema non deve avere il diritto di sanzionare i mondi vitali
[...] ma che sia invece il mondo vitale a determinare una soluzione
adeguata ai conflitti».
È
su questa adeguatezza delle soluzioni al conflitto (che in questo senso
viene «liberato», come d'altronde la comunicazione, non rimossi con la
penalizzazione e la reclusione), che si sforzano di dare risposte il
recente, già citato saggio di L. Hulsman, e Vincenzo Guagliardo, che
mostra una maggiore attenzione all'azione, ai limiti, ai paradossi dei
movimenti sociali ed alla loro politica.
Ciò
che descrive L. Hulsman sono tre casi esemplari di soluzioni alternative a
quella del diritto penale, tre differenti soluzioni che vengono così
presentate:
1) Lo studio di un caso d'azione collettiva di risarcimento
da parte di coloro che vi erano direttamente coinvolti;
2) Alcuni risultati di una ricerca empirica sull'uso della
legge civile da parte di donne che si sentono vittimizzate dalla violenza
sessuale;
3) Alcuni risultati di una ricerca-azione come mezzo per
sostenere il coinvolgimento della comunità nell'affrontare le situazioni
problematiche penalizzabili.
Non
insisterò qui nella descrizione di questi casi, vorrei piuttosto
sottolineare che l'obiettivo dichiarato di L. Hulsman è quello di offrire
«uno schema concettuale per contestualizzare le alternative alla
giustizia penale piuttosto che modelli fissi di alternative oppure un
qualche inventario di sviluppi per delle alternative».
Le
sollecitazioni metodologiche che ne derivano sono innumerevoli ed
estremamente interessanti in relazione allo sviluppo dell'analisi
istituzionale francese, all'ethnosociologie
di G. Lapassade ricordata e messa in campo da Vincenzo Guagliardo e a La clé des champs - Une introduction à l'analyse institutionnelle,
un recente lavoro di R. Lourau (1997), che, nella versione definitiva,
appena giuntami, Vincenzo Guagliardo ancora non conosce. Gli inviai
invece, subito dopo aver letto Dei
dolori e delle pene, un libro del Prof. A. L'Abate (1990) dal titolo Consenso, conflitto, mutamento sociale: introduzione ad una sociologia
della non violenza.
Non
è il caso d'affrontare qui questi temi, che mi porterebbero lontano e
soprattutto ritarderebbero in modo per me ormai insopportabile la
pubblicazione di Dei dolori e delle
pene. Voglio qui semplicemente rilevare che lo spazio d'elaborazione e
di proposta di questi lavori è molto affine al «modello» anzi e meglio,
agli «schemi concettuali» proposti da L. Hulsman. Non è un caso che
questi lavori presentino tutti un interesse privilegiato per i problemi
epistemologici relativi alla nozione di «campo» e di «ricerca-azione»
(K. Lewin).
Per
A. L'Abate si tratta di passare da una sociologia analitico-descrittiva ad
una sociologia del «quasi esperimento» in cui collegare conoscenza ed
azione, teorie e prassi per realizzare quella/e «realtà-potenziali» (Galtung)
così simili all'utopia concreta di E. Bloch che fa da sfondo all'idea
dell'abolizione del diritto penale e che Vincenzo Guagliardo ricorda: «un
principio speranza che guidi il nostro presente».
In
definitiva una prospettiva sociologica in cui l'osservatore, dice R.
Lourau (1997), non è più «autorizzato ad affacciarsi alla finestra per
contemplare, totalmente quieto, la fanfara o la processione del
divenire...».
I
contributi all'abolizionismo delle istituzioni totali che vengono dai
prigionieri, il nucleo conoscitivo e scientifico che dispiegano, è
centrale se riferito allo spostamento dello sguardo: da quello delle
politiche del controllo sociale, cui è predisposto «l'occhio braminico»
dei penalisti e dei criminologi, come ironicamente diceva della loro
conoscenza M. Pavarini (1995) a quello dell'esperienza vissuta della
pena-dolore.
Da
qui si accede a conoscenze precluse al ricercatore, per quanto «osservativo,
partecipante o braminico» possa essere.
Gran
parte del lavoro di Sensibili alle
foglie è caratterizzato da una finalità: dar voce alle esperienze limite, quelle più profonde e straordinarie della
coscienza dei reclusi nelle istituzioni totali, alla loro afflizione, ma
anche alle risorse vitali che
debbono attivare e mettere in campo, per sopravvivere (R. Curcio 1986 -
1991 - 1994 - 1997).
Dei dolori e delle pene
concorre, insieme al variegato lavoro di numerosi
prigionieri ad aprire all'attività della ricerca scientifica le porte di
questa conoscenza.
Ho
voluto qui presentare anche per ragioni «didattiche» un mio breve
percorso di letture e di riflessioni, rimandando forse ad altra occasione
un approfondimento dei temi affrontati e che in definitiva riguardano
tutti, per dirla con A. Baratta (1985) «i principi metodologici della
costruzione alternativa dei conflitti e dei problemi sociali (che)
implicano l'idea di una liberazione dell'immaginazione sociologica e
politica nei confronti di una cultura
del penale che ha ampiamente colonizzato la maniera di percepire e
costruire i conflitti e i problemi sociali nella società».
Se
questa rappresenta una dimensione globale,
la mia dimensione locale,
d'implicazione anche generazionale, oltre che esistenziale, mi porta a
dire che la mia più grande amarezza è relativa al fatto che né io, né
altri, abbiamo saputo liberare in Italia e nell'ultimo decennio,
un'immaginazione sociologica e politica tale da dare una adeguata
soluzione (almeno l'indulto) al conflitto degli anni 70. Non abbiamo
saputo trovare neppure la strada e lo spazio, tra la legge Gozzini e
l'obiezione di coscienza, per rendere possibile e più consona ai principi
elementari dei diritti umani, la liberazione, anche parziale, di quei
pochi prigionieri che per salvaguardare "principi generali", che
interessano tutti, hanno pagato e pagano sulla loro pelle, con una dura e
continuativa detenzione.
Non
abbiamo saputo garantire "al diritto penale un minimo" di
decenza.
Pietro
Fumarola
Lecce,
20 novembre 1997
BIBLIOGRAFIA
Autori
vari.
1997
- Abolire il carcere: un'utopia
concreta, «Dalle patrie galere», supplemento a «Notizie radicali»,
n. 3 del 5/3/1997, Roma.
Baratta
A. (a cura di)
1985
- Principi del diritto penale
minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge
penale, in Il diritto penale
minimo. La questione criminale tra riduzionismo e abolizionismo,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.
Chapman
D.
1971
- Lo stereotipo del criminale,
(con una nota introduttiva di V. Capecchi e G. Jervis), Einaudi, Torino.
Curcio
R.
1987
- Bull Roarer & Flauti.
Materiali del seminario corpo ritualizzato, linguaggio dell'irritazione,
in «Studi e Ricerche», 1986, n. 6, Istituto di psicologia e sociologia,
Università di Lecce.
1994
- La soglia, Sensibili alle
Foglie, Tivoli.
1997
- L'autoreclusione volontaria,
Sensibili alle Foglie, Tivoli.
Curcio
R., Petrelli S., Valentino N.
1991
- Nel bosco di bistorco,
Sensibili alle foglie, Roma.
De
Matteis G.
1997
- Il terremoto, gli 'sciacalli' e lo
show in Tv, in «Progetto Sicurezza. Mensile ufficiale del sindacato
di polizia - SIULP», settembre 1997, Roma.
Faccioli
F.
1984
- Il sociologo e la criminalità.
Riflessioni sulle origini della criminologia critica in Italia (1950
-1975), in «Dei delitti e delle pene», 3/84, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli.
Ferrajoli
L.
1984
- Emergenza penale e crisi della
giurisdizione, in «Dei delitti e delle pene», 2/84, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli.
Gallinari
P., Santilli L.
1995
- Dall'altra parte, Feltrinelli,
Milano.
Gallo
E.
1992
- Significato della pena
dell'ergastolo, in «Dei delitti e delle pene», Edizioni Gruppo
Abele, Torino.
Guagliardo
V.
1991
- Il vecchio che non muore,
Freebook, Milano.
1994
- Il MeTe imprigionato. Storia di un
amore carcerato, Grafton, Bologna.
L'Abate
A.
1990
- Consenso, conflitto e mutamento
sociale. Introduzione a una sociologia della nonviolenza, Franco
Angeli, Milano.
Lourau
R.
1997
- La clé des champs. Une
introduction à l'analyse institutionnelle, Anthropos, Paris.
Mendez
E. O.
1985
- Il movimento e la teoria per
l'abolizione del sistema penale e la discussione recente, in Il diritto penale minimo, a cura di A. Baratta, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli.
Mereu
I.
1992
- Note sull'origine della pena
dell'ergastolo, in «Dei delitti e delle pene», Edizioni Gruppo
Abele, Torino.
Palma
M. (a cura di)
1992
- Fine pena mai, in «Dei
delitti e delle pene», 2/92, Edizioni Gruppo Abele, Torino.
Pavarini
M.
1985
- Il sistema della giustizia penale
fra riduzionismo ed abolizionismo, in Il
diritto penale minimo, a cura di A. Baratta, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli.
Resta
E.
1985
- La dismisura dei sistemi penali,
in Il diritto penale minimo, a
cura di A. Baratta, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.
1992
- Questioni di consenso, in «Dei
delitti e delle pene», 2/92, Edizioni Gruppo Abele, Torino.
Smaus
O.
1985
- Modelli di società nel movimento
abolizionista, in Il diritto
penale minimo, a cura di A. Baratta, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli.
Strazzeri
M.
1996
- L'eclissi del cittadino, Pensa
Multimedia Editore, Lecce.
***
[Note di copertina dell'edizione originale]
Vincenzo
Guagliardo
Dei
dolori e delle pene
Saggio
abolizionista e sull'obiezione di coscienza
Presentazione
di René Lourau
A
cura di Pietro Fumarola
Sensibili
alle foglie, Tivoli, ottobre 1997
Collana
"Ospiti", 4
Nota
di copertina
L'esperienza
del dolore e della violenza legale che lo produce sono indicibili: per
questo, dice l'autore, è solo l'approccio morale che consente di capire,
a chi non ha mai vissuto l'esperienza del carcere, l'evoluzione del
sistema penale, la sua crisi, la possibilità e la necessità di farne a
meno.
Vincenzo
Guagliardo a partire dal grande libro della sua esperienza di reclusione,
che dura da venti anni, accompagna il lettore, con un linguaggio dolce,
accessibile, non «braminico», nel cuore del dibattito sul diritto
penale, nella sua storia e genealogia, fino al suo collasso, alla sua
implosione di senso, indicata nella sua moderna forma premiale.
È
su quest'ultima metamorfosi che l'autore affonda la sua critica
abolizionista e fonda la sua pratica non violenta d'obiezione di coscienza
alla legge Gozzini, pratica condivisa da sua moglie Nadia Ponti e da
un'altra coppia di sposi, Giulio Cacciotti e Rosaria Biondi, anch'essi
condannati all'ergastolo e rinchiusi nel carcere di Opera.
Vincenzo
Guagliardo è nato in Tunisia nel 1948, ha pubblicato tra l'altro: Il
Vecchio che non muore, Freebook, Milano, Aprile 1991; Il
MeTe imprigionato. Storia di un amore carcerato, ed. Grafton, Bologna,
Maggio 1994.