Non avere la salute è senza dubbio la cosa peggiore che possa capitare ad un essere umano: chi, trovandosi a visitare reparti ospedalieri, non si è trovato a fare la considerazione "meno male che non tocca a me!".
Quando, allo stato di salute precario si aggiunge l'afflizione della condizione
detentiva, è facile per ognuno immaginare che la condizione di sofferenza
aumenti in maniera esponenziale.
Questo è talmente vero che il nostro ordinamento prevede in alcuni articoli
che lo compongono la possibilità di una sospensione della pena qualora
le condizioni del soggetto siano incompatibili con le strutture carcerarie.
La definizione di "incompatibilità" è stata più
volte ribadita dalla Corte Suprema, ma evidentemente la medesima permane evanescente
ed è aperta alle più diverse interpretazioni legittime dei vari
Tribunali di Sorveglianza che devono intervenire in quei casi.
La giurisprudenza consolidata riconduce all'incompatibilità, sostanzialmente, tre differenti situazioni:
1°) Quando all'interno delle strutture carcerarie non vi è la possibilità o la capacità di potere curare la patologia osservata, tenendo conto del fatto che l'eventuale scarcerazione per curarsi potrà determinare un miglioramento della salute del malato/detenuto.
2°) Quando le condizioni di salute sono così precarie da costituire un vero e proprio superamento dell'umana soglia di sopportazione della sofferenza, che le due situazioni, quella di malato e di detenuto, sommate, raggiungono.
3°) Quando la pena non può essere eseguita nel suo significato costituzionale, che prevede oltre alla retribuzione del reato commesso anche l'aspetto rieducativo, assumendo quindi l'aspetto di una pena disumana.
Oltre a questi vi è poi ovviamente l'attuale e reale pericolo di morte,
che comunque al momento del suo manifestarsi viene risolto nella maggiore parte
dei casi con il ricovero presso una struttura ospedaliera con a seguito la scorta,
che resterà a piantonare il detenuto/malato, applicando le medesime condizioni
a cui si è soggetti come detenuti in ospedale.
Questa ultima dinamica è contemplata nell'articolo 11 Ordinamento Penitenziario,
e spesso è utilizzata non tanto per come fu concepita, cioè nell'urgenza
e immediatezza di un fatto patologico grave ed improvviso, ma come succedaneo
della concessione del "differimento della pena".
Infatti il medesimo prevede il ricovero in ospedale senza scorta qualora non sussista il pericolo di fuga, che naturalmente è ovvio sia scongiurato laddove si suppone possa esistere, ma altrettanto ovvio è che il permanere in una struttura ospedaliera a oltranza sia di per se stessa una situazione insostenibile sia per l'ospedale che per gli altri degenti comuni cittadini.
Le numerose patologie che non si possono curare o operare chirurgicamente all'interno del carcere e che per questo vengono dirottate negli ospedali civili non sono suscettibili di generalizzazione, nel senso che è facile immaginare che tra quelle patologie vi siano alcune che richiedono l'assunzione di terapie farmacologiche particolari, altre di interventi chirurgici che necessitano un controllo post-operatorio e una rieducazione che ugualmente non si possono garantire in carcere.
Se un detenuto è portatore di una patologia che non porta alla morte
nel giro di poco tempo, ma che comunque se non è adeguatamente curata
nel tempo determina un decadimento fisico precoce deve per questo rassegnarsi
e quindi dichiararsi sfortunato perché la sua malattia non comporta il
rischio di una morte immediata?
Così facendo non si introduce di fatto una differenza tra esseri umani
(quelli in libertà che comunque di fronte a cure adeguate possono sperare
di tornare ad avere una vita decente e chi è detenuto, che invece vedrà
aggravarsi la sua situazione con altre patologie la cui genesi è nella
patologia originaria)?
Un detenuto che ha bisogno di un trapianto di fegato a causa di una cirrosi
epatica, anche cronicizzata, non potrà mai vedere soddisfatta la sua
esigenza, perché l'intervento necessita di una preparazione fisica e
mentale particolare affinché vi siano delle garanzie di successo.
Come possono peculiarità oggettive del carcere come il sovraffollamento,
la cattiva qualità del cibo, la vita obbligatoriamente schematizzata
non essere considerate antitesi a patologie medio/alte? Basti pensare che in
carcere gli orari dell'aria sono dalle 09.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 15.00,
questi nei migliori dei casi infatti in alcuni sono più ristretti, centri
clinici compresi.
Una persona malata che abbia la semplice necessità di fare una camminata
nel momento in cui "se la sente" (cosa che non può essere obbligatoriamente
negli orari concessi), non la può fare.
E se a causa di un malore passeggero, dovuto alla sua condizione, sia nell'impossibilità
di usufruire dell'aria negli orari consentiti dovrà giocoforza attendere
sino alla successiva apertura.
Le limitazioni che un carcere ha - essendo, per l'appunto, un carcere - sono
innumerevoli, ma credo sia inutile qui elencarle, anche se alcune, a causa dell'inevitabile
burocrazia e di visioni particolarmente restrittive da parte di alcune Direzioni
sarebbero meritevoli di menzione, in quanto inimmaginabili nella loro inutilità
e ottusità. Vi è poi l'aspetto primario delle condizioni psicologiche
del malato/detenuto, costretto ad affrontare la propria malattia senza il conforto
dei propri parenti. Infatti qualora fosse ricoverato in articolo 11 O.P. la
regola di sole sei ore di colloquio mensile rimane operativa, tranne rare eccezioni
dove la sensibilità di qualche Direttore ha la meglio. È ormai
certo che le condizioni psicologiche interagiscono con le patologie e diventano
esse stesse patologie aggravanti della pregressa situazione.
Davvero è pensabile che la condizione detentiva sia ininfluente sulla
psicologia del malato/detenuto oppure non lo sia abbastanza da risultare, oggettivamente,
negativa? Chi è in grado di scrivere questo nero su bianco, prendendosi
precise responsabilità e non come di solito avviene scrivendo nebulose
argomentazioni che si prestano a molteplici interpretazioni usabili in maniera
strumentale a seconda della sede dove esse sono esaminate?
Questa domanda apre un'altra questione assai controversa e incomprensibile,
infatti qualora il detenuto/malato si trovi nella situazione in cui la propria
patologia viene riconosciuta incompatibile con le strutture carcerarie dalla
Direzione Sanitaria del carcere, Istituzione dello Stato, sistematicamente il
Tribunale di Sorveglianza decide di nominare un perito di parte per verificare
la bontà della relazione medica della Direzione Sanitaria.
È utile precisare che questa decisione è giuridicamente legittima,
anche se come nel caso dell'articolo 11 la sua utilizzazione sembra più
indicata per particolari casi che non sistematizzata universalmente.
Quello che comunque stupisce è che nella quasi totalità dei casi
il perito del Tribunale di Sorveglianza redige una relazione diametralmente
opposta a quella della Direzione Sanitaria, anche se per la maggiore l'unica
cosa chiara in quelle relazioni è che il soggetto è compatibile
con la struttura carceraria, ma mai vi è un'indicazione precisa su eventuali
tempi di guarigione o comparazione con terapie alternative che in carcere non
si possono avere.
Suscita, poi, molta ironia, se il tema non fosse drammatico, il modo in cui questi periti stendono le loro relazioni, infatti nella visita che effettuano traggono informazioni dalla cartella clinica stilata dagli operatori sanitari penitenziari (quindi i medesimi dati), svolgono una breve visita personale, il tutto raramente supera una visita di circa un'ora, dopo di che si prendono - a loro discrezione - il tempo per stilare la relazione e il risultato è quello di cui sopra abbiamo detto.
Bisogna inoltre precisare che già gli operatori sanitari penitenziari
sono assai parchi nel prendere posizioni nette per scritto, nel senso che è
molto difficile che arrivino a dichiarare un'incompatibilità in maniera
netta, questo perché a loro volta sono molto pressati, a torto o ragione,
nella loro opera.
Viene spontaneo chiedersi: come è possibile, allora, che un Istituzione
dello Stato non prenda in considerazione un documento ufficiale di un'altra
istituzione del medesimo Stato utilizzando dei medici privati per verificare
la correttezza delle diagnosi?
Come mai, quando il risultato è così diverso, per la medesima
situazione non ci sono mai dei provvedimenti nei confronti di chi a quel punto
sembra avere dichiarato il falso?
Come mai il risultato delle diagnosi dei periti privati è quasi sempre
nella direzione opposta a un'incompatibiltà con le strutture carcerarie,
tanto da smentire anche la legge dei grandi numeri?
È veramente credibile che un perito privato con una visita di circa un'ora e con i medesimi dati possa dare un giudizio di qualità superiore a quello di un medico che visita tutti i giorni, che ha disposto varie terapie, che ne ha constatato l'effetto nel tempo?
Noi come detenuti ci accontenteremmo di risposte che fossero logiche a queste domande, ci andrebbe bene anche se non fossero vere…la logica almeno ci aiuterebbe a farcene una ragione! Tornando all'articolo 11 O.P. le nostre argomentazioni ci portano a sostenere che la sua interpretazione in senso lato sia una stiracchiatura legittima giuridicamente, ma assolutamente iniqua nel merito e inutile per la finalità che dovrebbe perseguire.
D'altra parte la stessa necessità che ha portato alla codificazione di più articoli del codice penale, del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario è di per se stessa prova di come il medesimo articolo 11 non fosse sufficiente oltre che mirato a sole particolari situazioni. Infatti, pur esistendo sentenze di Cassazione che legittimano lo stiracchiato uso dell'articolo 11, le medesime fanno sempre riferimento all'insuperabilità che il "senso umano della pena" deve mantenere, e di come questo sia già superato dalla mancata percepibilità del "trattamento rieducativo" da parte del detenuto/malato.
Per farmi capire meglio voglio qui riportare una sentenza di Cassazione, tra le molte, che rende bene la sostanza della questione: "Ai fini del riconoscimento delle condizioni di grave infermità fisica, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 147 comma 1 n. 2 C.P., può darsi luogo al differimento della pena, pur dovendosi ritenere che dette condizioni siano da considerare sussistenti quando, tra l'altro, risulti non assolutamente impossibile, ma semplicemente non agevole l'apprestamento, in stato di detenzione delle cure e degli interventi necessari, va tuttavia tenuto presente che per stato di detenzione non può e non deve intendersi soltanto quello caratterizzato dalla presenza del condannato in uno stabilimento carcerario, ma anche quello che, occorrendo, può realizzarsi in un centro clinico dell'amministrazione penitenziaria e perfino in un luogo esterno di cura ove, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 dell'ordinamento penitenziario, il condannato in caso di necessità, può essere ricoverato." Cassazione penale, sez. I°, 30 Marzo 1994 Vassallo Mass. Pen. Cass.,1994, fasc. 7, 103.
Quanto riferito non ha alcuno scopo polemico.
Infatti abbiamo evitato di dare risposte alle domande proposte, risposte che
per altro ognuno può trovare da solo; alla stessa maniera sarebbe facile
emettere giudizio facendosi forza sulla sentenza della Suprema Corte qui riportata,
ma ci asteniamo anche da questo: infatti il nostro obiettivo è quello
di informare su quello che ci sembra di notare come una realtà singolare.
Naturalmente la dinamica con cui viene interpretato l'articolo 11 come quella
del ricorso a periti privati, portano ad una difficoltà nell'ottenere
"il differimento della pena" in casi dove a noi pare sarebbe pacifico
il contrario, ma questa forse è solo la visione di chi - come noi - è
parte in causa.
Certo è che oggi, a queste che a noi paiono storture del sistema carcerario
e della Sorveglianza, si aggiunge la grave emergenza della penuria di farmaci
e dell'azzeramento delle visite specialistiche dovute ai tagli dei finanziamenti
alla sanità penitenziaria.
La situazione si sta aggravando giorno dopo giorno: pur pesando le parole e
sperando che ciò non avvenga mai, è assai facile prevedere che
se la situazione non sarà in qualche maniera tamponata.
Molto presto tra quelli che sono più a rischio, cioè sieropositivi,
cardiopatici, diabetici, ipertesi, malati di fegato e altro, si verificheranno
sviluppi drammatici delle patologie. Noi, per la nostra situazione di detenuti
non abbiamo la necessaria legittimazione morale per commentare questa ultima
rappresentazione, non possiamo perciò fare altro che rimetterci nelle
mani di chi ha la responsabilità delle nostre vite.