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Brutalità e redenzione all'origine dei sistemi carcerari

Edoardo Tortarolo

Golem, n. 1, gennaio 2003

L'episodio è noto perché ha occupato le pagine dei quotidiani nazionali tra le notizie del Capodanno. Nella notte del 31 dicembre 2002 nel centro di Torino, nel quartiere di San Salvario, è stato soccorso un nordafricano a cui è stata quasi troncata una mano con un'accetta. Curato con apparente successo, la vittima non ha saputo o voluto spiegare quali circostanze lo abbiano trasformato in vittima della mutilazione né ha saputo o voluto indicare l'autore o gli autori. Un paio di giorni dopo, è scomparso. È verosimile che tra non molto dovrà ricorrere nuovamente alle cure dei medici e che i magistrati potranno interrogarlo nuovamente: difficile dire se otterranno una qualche risposta. Improbabile soprattutto immaginare che un'indagine giudiziaria possa chiarire se quella tentata mutilazione fosse davvero l'esecuzione di una norma della legge coranica: un modo in qualche misura formalizzato per ristabilire la giustizia violata.

Nella psicosi da "scontro delle civiltà" che ha trovato nell'11 settembre la propria àncora, l'opinione pubblica ha subito risposto all'episodio torinese con una tipica, doppia generalizzazione. Da una parte si indica un sistema, quello islamico, colto nella sua immobilità millenaria, fermo a quanto enunciato da Maometto e da allora diventato ispirazione per il comportamento di milioni e milioni di esseri umani, caratteristica immutabile e vincolante che spiega non solo intere forme di civiltà complesse ma anche atti singoli, dai regolamenti di conti a San Salvario alle lapidazioni delle donne adultere in Nigeria alle mutilazioni sessuali in Sudan. La riprovazione per atti singoli diventa la condanna generalizzata per sistemi di vita complessi e estremamente vari tra loro, uniti dalla medesima confessione: generalizzazione evidentemente inattendibile. Dall'altra parte si fa evidente l'assenza di memoria delle radici del nostro sistema penale, in un'opinione pubblica che oscilla tra il fascino esercitato da nozioni di punizione diretta del colpevole e le spinte a percorrere fino in fondo la strada del recupero - umanitario e utilitaristico - del delinquente attraverso la sua reintegrazione nella società civile. Caricare di responsabilità e poteri sempre più ampi le forze di polizia e al contempo fare il possibile per delegittimare gli organi giudiziari ricalca questo disorientamento generale, per cui qualcuno volentieri vedrebbe applicata la legge del taglione a chi (si presume) si riconosce in questa stessa legge o ha commesso delitti efferati, mentre si perde il senso della gravità di infrazioni a regole procedurali fondamentali per la civiltà moderna e il suo futuro, dai danni all'ambiente alla manipolazione dell'informazione.
È comunque sorprendente che nell'opinione pubblica l'ignoranza degli altri si accompagni all'ignoranza di noi stessi: all'eterno presente nel quale si immobilizzano intere civiltà non occidentali corrisponde l'eterno presente dell'occidente sviluppato, del quale sistematicamente si rimuovono sia gli aspetti brutali attuali sia la storia anche recente. Che non si debba ricorrere alla sharia (interpretata più o meno correttamente) per vedere teorizzata la mutilazione e la violenza fisica come mezzo di punizione e di ristabilimento dell'equilibrio secondo giustizia, è evidente per chi ha letto ad esempio la splendida descrizione della vita del villaggio occitano di Montaillou, opera di Le Roy Ladurie: strappare la lingua a chi turbava la pace religiosa del villaggio era pratica legalmente accettata nel XIV secolo che si preparava all'umanesimo e al rinascimento. E nell'Olanda del secolo d'oro Simon Schama ha trovato applicato, soprattutto nei confronti dei vagabondi, un criterio di simmetria punitiva che rifletteva la natura del misfatto: chi aveva appiccato fuoco a una fattoria, moriva arso sul rogo, chi aveva tagliato mani e piedi per vendetta, era giustiziato sulla pubblica piazza nel medesimo modo, chi violava una sentenza di esilio, subiva sino a sessanta colpi di verga e raramente sopravviveva. Le norme penali della Carolina del 1532, il sistema emanato da Carlo V, prevedevano d'altronde forme elaborate e sofisticate di esecuzione della pena sul corpo del reo, cui gli stati europei di antico regime si attenevano, attenuando progressivamente nella pratica quanto la teoria ancora imponeva.

La fisicità del castigo culminava nella tortura, che era legittimo strumento "scientifico" per accertare la verità. A questo aspetto del procedimento si oppose la sensibilità filantropica dell'illuminismo: non senza esitazioni e oscillazioni, ma chiaramente e - si spera - irrevocabilmente. Per Pietro Verri era riprovevole che uomini si fossero dedicati a insegnare "a sconnettere con industrioso spasimo le membra degli uomini vivi e rafinare colla lentezza, colla aggiunta di più tormenti, onde rendere più desolante e acuta l'angoscia e l'esterminio". Si aspettava che presto sarebbe scomparso "il diritto non solamente di quella sacra e devota funzione di abbruciare gli uomini vivi e d'ascoltare le tenere e soavi lor grida uscire dai globi di fumo e dalle fiamme, ma persino di formare un ben ragionato e metodico processo de' loro delitti". E immediatamente dopo, nel 1764, Beccaria argomentò le ragioni per negare la pena di morte, la tortura, il legame tra peccato e delitto, e per affermare la necessità della certezza del diritto e di regole di convivenza basate sulla libertà individuale e l'universalità dell'efficacia delle leggi. Dei delitti e delle pene segnalava un mutamento di sensibilità prima di tutto, prima ancora che un radicale cambiamento nell'approccio ai fondamenti di filosofia del diritto. Era la compassione per le sofferenze inflitte ingiustamente ai rei, che dovevano come le vittime essere trattati secondo giustizia. Ma dove si trovava il giusto criterio per salvaguardare la società senza turbare la coscienza filantropica conquistata di fronte allo spettacolo della mutilazione, dell'umiliazione, delle infinite forme di annientamento della vita? Rinunciando al ruolo di giudice dai poteri irrevocabili e assoluti e valutando il danno inflitto alla società dal comportamento del reo. Non un diritto mite, come ha chiesto Zagrebelski, ma un severo utilitarismo giuridico che sostituiva la sanzione diretta sul corpo, consumata perlopiù nel chiuso del carcere, con il lavoro forzato a titolo di risarcimento verso la società e di ammaestramento pubblico per i cittadini.
La storia moderna dei sistemi penali nei suoi aspetti più diversi inizia da questo rifiuto di piegare la mente, la coscienza, la convinzione con il mezzo della violazione fisica. Per questa ragione l'idea di mozzare la mano a un colpevole, anche del delitto più efferato, ci ripugna profondamente, per questa ragione l'ergastolo sta lentamente scomparendo dal nostro immaginario punitivo, anche se la reclusione (nelle condizioni attuali del nostro paese oggettivamente disumane) in regime di isolamento è reclamata come misura di giustizia e di salvaguardia dell'ordine sociale. Ci siamo tutto sommato distanziati dall'adesione incondizionata al principio della legge del taglione ma l'enigma posto dal diritto di punire continua a eluderci.