L'episodio è noto perché ha occupato le pagine dei quotidiani nazionali tra le notizie del Capodanno. Nella notte del 31 dicembre 2002 nel centro di Torino, nel quartiere di San Salvario, è stato soccorso un nordafricano a cui è stata quasi troncata una mano con un'accetta. Curato con apparente successo, la vittima non ha saputo o voluto spiegare quali circostanze lo abbiano trasformato in vittima della mutilazione né ha saputo o voluto indicare l'autore o gli autori. Un paio di giorni dopo, è scomparso. È verosimile che tra non molto dovrà ricorrere nuovamente alle cure dei medici e che i magistrati potranno interrogarlo nuovamente: difficile dire se otterranno una qualche risposta. Improbabile soprattutto immaginare che un'indagine giudiziaria possa chiarire se quella tentata mutilazione fosse davvero l'esecuzione di una norma della legge coranica: un modo in qualche misura formalizzato per ristabilire la giustizia violata.
Nella psicosi da "scontro delle civiltà" che ha trovato nell'11
settembre la propria àncora, l'opinione pubblica ha subito risposto all'episodio
torinese con una tipica, doppia generalizzazione. Da una parte si indica un
sistema, quello islamico, colto nella sua immobilità millenaria, fermo
a quanto enunciato da Maometto e da allora diventato ispirazione per il comportamento
di milioni e milioni di esseri umani, caratteristica immutabile e vincolante
che spiega non solo intere forme di civiltà complesse ma anche atti singoli,
dai regolamenti di conti a San Salvario alle lapidazioni delle donne adultere
in Nigeria alle mutilazioni sessuali in Sudan. La riprovazione per atti singoli
diventa la condanna generalizzata per sistemi di vita complessi e estremamente
vari tra loro, uniti dalla medesima confessione: generalizzazione evidentemente
inattendibile. Dall'altra parte si fa evidente l'assenza di memoria delle radici
del nostro sistema penale, in un'opinione pubblica che oscilla tra il fascino
esercitato da nozioni di punizione diretta del colpevole e le spinte a percorrere
fino in fondo la strada del recupero - umanitario e utilitaristico - del delinquente
attraverso la sua reintegrazione nella società civile. Caricare di responsabilità
e poteri sempre più ampi le forze di polizia e al contempo fare il possibile
per delegittimare gli organi giudiziari ricalca questo disorientamento generale,
per cui qualcuno volentieri vedrebbe applicata la legge del taglione a chi (si
presume) si riconosce in questa stessa legge o ha commesso delitti efferati,
mentre si perde il senso della gravità di infrazioni a regole procedurali
fondamentali per la civiltà moderna e il suo futuro, dai danni all'ambiente
alla manipolazione dell'informazione.
È comunque sorprendente che nell'opinione pubblica l'ignoranza degli
altri si accompagni all'ignoranza di noi stessi: all'eterno presente nel quale
si immobilizzano intere civiltà non occidentali corrisponde l'eterno
presente dell'occidente sviluppato, del quale sistematicamente si rimuovono
sia gli aspetti brutali attuali sia la storia anche recente. Che non si debba
ricorrere alla sharia (interpretata più o meno correttamente) per vedere
teorizzata la mutilazione e la violenza fisica come mezzo di punizione e di
ristabilimento dell'equilibrio secondo giustizia, è evidente per chi
ha letto ad esempio la splendida descrizione della vita del villaggio occitano
di Montaillou, opera di Le Roy Ladurie: strappare la lingua a chi turbava la
pace religiosa del villaggio era pratica legalmente accettata nel XIV secolo
che si preparava all'umanesimo e al rinascimento. E nell'Olanda del secolo d'oro
Simon Schama ha trovato applicato, soprattutto nei confronti dei vagabondi,
un criterio di simmetria punitiva che rifletteva la natura del misfatto: chi
aveva appiccato fuoco a una fattoria, moriva arso sul rogo, chi aveva tagliato
mani e piedi per vendetta, era giustiziato sulla pubblica piazza nel medesimo
modo, chi violava una sentenza di esilio, subiva sino a sessanta colpi di verga
e raramente sopravviveva. Le norme penali della Carolina del 1532, il sistema
emanato da Carlo V, prevedevano d'altronde forme elaborate e sofisticate di
esecuzione della pena sul corpo del reo, cui gli stati europei di antico regime
si attenevano, attenuando progressivamente nella pratica quanto la teoria ancora
imponeva.
La fisicità del castigo culminava nella tortura, che era legittimo strumento
"scientifico" per accertare la verità. A questo aspetto del
procedimento si oppose la sensibilità filantropica dell'illuminismo:
non senza esitazioni e oscillazioni, ma chiaramente e - si spera - irrevocabilmente.
Per Pietro Verri era riprovevole che uomini si fossero dedicati a insegnare
"a sconnettere con industrioso spasimo le membra degli uomini vivi e rafinare
colla lentezza, colla aggiunta di più tormenti, onde rendere più
desolante e acuta l'angoscia e l'esterminio". Si aspettava che presto sarebbe
scomparso "il diritto non solamente di quella sacra e devota funzione di
abbruciare gli uomini vivi e d'ascoltare le tenere e soavi lor grida uscire
dai globi di fumo e dalle fiamme, ma persino di formare un ben ragionato e metodico
processo de' loro delitti". E immediatamente dopo, nel 1764, Beccaria argomentò
le ragioni per negare la pena di morte, la tortura, il legame tra peccato e
delitto, e per affermare la necessità della certezza del diritto e di
regole di convivenza basate sulla libertà individuale e l'universalità
dell'efficacia delle leggi. Dei delitti e delle pene segnalava un mutamento
di sensibilità prima di tutto, prima ancora che un radicale cambiamento
nell'approccio ai fondamenti di filosofia del diritto. Era la compassione per
le sofferenze inflitte ingiustamente ai rei, che dovevano come le vittime essere
trattati secondo giustizia. Ma dove si trovava il giusto criterio per salvaguardare
la società senza turbare la coscienza filantropica conquistata di fronte
allo spettacolo della mutilazione, dell'umiliazione, delle infinite forme di
annientamento della vita? Rinunciando al ruolo di giudice dai poteri irrevocabili
e assoluti e valutando il danno inflitto alla società dal comportamento
del reo. Non un diritto mite, come ha chiesto Zagrebelski, ma un severo utilitarismo
giuridico che sostituiva la sanzione diretta sul corpo, consumata perlopiù
nel chiuso del carcere, con il lavoro forzato a titolo di risarcimento verso
la società e di ammaestramento pubblico per i cittadini.
La storia moderna dei sistemi penali nei suoi aspetti più diversi inizia
da questo rifiuto di piegare la mente, la coscienza, la convinzione con il mezzo
della violazione fisica. Per questa ragione l'idea di mozzare la mano a un colpevole,
anche del delitto più efferato, ci ripugna profondamente, per questa
ragione l'ergastolo sta lentamente scomparendo dal nostro immaginario punitivo,
anche se la reclusione (nelle condizioni attuali del nostro paese oggettivamente
disumane) in regime di isolamento è reclamata come misura di giustizia
e di salvaguardia dell'ordine sociale. Ci siamo tutto sommato distanziati dall'adesione
incondizionata al principio della legge del taglione ma l'enigma posto dal diritto
di punire continua a eluderci.